incasso buoni spesa

Incasso Buoni Spesa derivanti da promozioni nella GDO: la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate

Quando il premio in palio rispetto ad un’operazione a premi, un concorso a premi o un’iniziativa esclusa viene previsto un Buono Spesa (o Buono Acquisto), indipendentemente dal trattamento ai fini del DPR 430/2001 ed agli eventuali oneri fiscali sviluppati dalla modalità di attribuzione dello stesso, i promotori della Grande Distribuzione si sono trovati spesso in dubbio rispetto al comportamento da attuare in fase incasso del buono, al momento dell’utilizzo dello stesso da parte del Cliente per effettuare i propri acquisti.

A quali tipologie di Buoni Spesa si riferisce la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 341/2023?

Innanzi tutto va precisato che la risposta a interpello citata riguarda quei buoni erogati dalla Grande Distribuzione sia in operazioni a premi che in concorsi a premi che in iniziative promozionali che beneficiano dell’esclusione Art. 6 c) e c-bis) DPR 430/2001, i quali conferiscono al possessore il diritto di ottenere, appunto, uno sconto, ossia una riduzione in misura percentuale o di importo determinato, del prezzo di vendita di specifici prodotti o di una generalità di beni individuati solo al momento del successivo acquisto rispetto a quello che ha fatto maturare il diritto al buono stesso.

Cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in merito alla natura del Buono Spesa?

L’Agenzia delle Entrate ha specificato chiaramente che, a differenza dei” Buoni Corrispettivo” *, i Buoni Spesa permettono al titolare/portatore di poter beneficiare di uno sconto, ovvero di una riduzione percentuale o di importo nominale rispetto al prezzo di vendita originario dei prodotti o del complesso dei beni, successivamente all’acquisto.

Nella risposta viene definito precisamente che “Dalla disamina dell’istanza e dei documenti prodotti viene in rilievo che, nonostante la denominazione di ”buono spesa”, i buoni in esame presentano, ai fini IVA, le caratteristiche e producono gli effetti dei buoni sconto, la cui finalizzazione è la riduzione del prezzo di acquisto.”

La risposta all’interpello ha pertanto espressamente definito che:

  • ai Buoni Spesa non si applica la disciplina sui Buoni Corrispettivo, trattandosi di strumenti che consentono essenzialmente di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto di specifici prodotti o di una generalità di beni individuati solo al momento del successivo acquisto”.
  • i Buoni Spesa sono classificati come i Buoni Sconto ai sensi della risoluzione n. 36 del 7 febbraio 2008 – entrambi “costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene”.

Quali sono le regole per la corretta gestione in cassa dei Buoni Spesa nella Grande Distribuzione nel caso trattato?

Sorvolando l’esposizione del richiedente sulla fattispecie delle meccaniche citate nell’interpello che, l’Agenzia delle Entrate ha rimandato al mittente in quanto non di sua competenza, sicuramente, quanto indicato nella risposta, è interessante lato contabile/fiscale per i promotori per definire la corretta gestione di incasso dei buoni (siano essi soggetti al 430/2001 che esclusi) in quanto, per la prima volta, è stata diffusa sull’argomento una posizione chiara ed ufficiale.

Precedentemente a tale risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate, infatti, non era mai stato chiarito se, a fronte di un Buono Spesa come sopra descritto, il passaggio in cassa dovesse avvenire come formula di pagamento o se il buono dovesse abbattere il corrispettivo. Chiaramente le due ipotesi determinano una diversa declinazione di applicazione dell’IVA.

Spesso ho potuto osservare che i promotori di iniziative promozionali del genere trattato, sulla base della verifica della normativa/prassi in materia e per motivi prudenziali, si assettavano sulla gestione del buono come formula di pagamento.

E’ stato però definito e diffuso dall’Agenzia delle Entrate con questa risposta, creando un certo stupore negli operatori del settore e consulenti, che la gestione più corretta di tale tipologia di buoni, in fase di incasso, è la seconda ipotesi, ovvero l’abbattimento del corrispettivo in quanto “riduce il corrispettivo dovuto per l’ammontare dello sconto”; tutto ciò almeno fino a diverse indicazioni che i fiscalisti non escludano possano arrivare più o meno a breve termine vista la potenziale portata di tale ipotesi di gestione.

Ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 633 del 1972, la base imponibile dell’IVA, pertanto, sarà determinata al netto degli sconti, previsti dal buono, e applicati direttamente in fase di incasso del buono al passaggio in cassa (Risoluzione n.204E/2008) in quanto lo sconto praticato agli acquirenti dei beni e servizi dall’operatore commerciale, non potendosi considerare corrispettivo, non costituisce base imponibile ai fini dell’IVA.

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*Ai sensi dell’Art- 6-bis del DPR n.633/1972 si definisce Buono Corrispettivo rientrante nell’ambito oggettivo di applicazione della Direttiva Voucher (d.lgs. n. 141 del 2018, che ha aggiunto al d.P.R. n. 633 del 1972 gli articoli da 6bis a 6quater e il comma 5bisdell’articolo 13), lo “strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.