Legge di conversione del 19 dicembre 2019 n. 157 | Limiti d’uso del contante
Il 1 luglio 2020 entra in vigore il nuovo limite d’uso dei contanti per i trasferimenti a terzi (ovvero fra soggetti diversi).
In base al D.L. 26/10/19 n. 124 (cd Decreto Fiscale), diventato Legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del 19 dicembre 2019, n. 157, varranno le nuove regole che limitano l’uso del contante: Il limite scende dagli attuali € 2.999,99 ad € 1.999,99.
Per cifre superiori all’importo di € 1.999,99 pertanto il trasferimento di denaro a terzi dovrà avvenire tramite strumenti di pagamento tracciabili come ad esempio bonifici, carte di credito, assegni non trasferibili etc.
Tale limite vale anche per donazioni, prestiti e trasferimenti di denaro fra familiari.
Subiscono le stesse restrizioni tutti gli strumenti di pagamento al portatore equiparabili al denaro contante, fra i quali i Buoni Acquisto (cartacei o elettronici) e le Gift Card, inquadrabili quali metodi di pagamento prepagati al portatore che possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi all’interno di un circuito limitato di esercenti che li accettano per i pagamenti.
La suddetta norma prevede inoltre che dal 1 gennaio 2022 il limite scenderà ulteriormente ad un massimo di € 999,99.
COSA CAMBIA PER LE MANIFESTAZIONI A PREMI?
Nell’ambito dei concorsi a premio i Buoni Acquisto e le Gift Card in palio, per avere valore maggiore del limite massimo consentito dovranno essere nominativi, e non al portatore, pertanto il promotore dovrà utilizzare strumenti che permettano di individuare colui il quale, utilizzando il buono o la Gift Card, effettua le transazioni.