Il rappresentante fiscale estero di società italiana

Il rappresentante fiscale estero di società italiana: nomina e adempimenti

Organizzare e realizzare un contest in Italia per una società estera può essere una strategia di marketing vincente. Le potenzialità che riserva il mercato internazionale hanno fatto sì che negli ultimi anni i rapporti commerciali tra Italia e Paesi esteri si siano di gran lunga intensificati.

Ovviamente essendo un mercato internazionale bisogna tenere conto anche delle normative fiscali vigenti ai fini dell’IVA.

Per poter vendere o organizzare manifestazioni a premi da un Paese estero in Italia si potrebbe avere la necessità di nominare un rappresentante fiscale estero di società italiana per non inciampare in problemi a livello fiscale.

Per l’esercizio di attività in Italia infatti, un soggetto comunitario dev’essere dotato di un rappresentante fiscale estero di società italiana, a meno che, non abbia costituito una stabile organizzazione all’interno del territorio.

Sommario:

Il rappresentante fiscale estero di società italiana: nomina e adempimenti
Quando si nomina il rappresentate fiscale Iva?
Chi può essere nominato rappresentante fiscale
Modello nomina rappresentante fiscale in Italia
Come nominare un rappresentante fiscale all’estero
Rappresentante fiscale in Italia fatturazione elettronica
Come emettere fattura a cliente estero con rappresentate fiscale in Italia?

Quando si nomina il rappresentate fiscale Iva?

Il rappresentante fiscale estero di società italiana è una persona fisica o giuridica che si occupa di adempiere agli obblighi fiscali rispetto alla normativa vigente per conto di un altro soggetto.

La sua nomina è richiesta quando un cittadino non residente in territorio italiano svolge attività economiche a fini fiscali e, soprattutto, se non vi è alcuna organizzazione stabile.

In caso di manifestazione a premi, per poter adempiere agli obblighi fiscali e amministrativi in maniera corretta, le società estere possono avvalersi di un’altra soluzione, anch’essa riconosciuta dal DPR 430/2001, ovvero dell’identificazione diretta.

Questa soluzione può essere sostenuta solo se il soggetto non residente è cittadino europeo o cittadino di un Paese con cui l’Italia ha un rapporto di reciproca assistenza fiscale.

In questo caso la verifica dell’identificazione diretta avviene tramite la presentazione di un documento che dichiara l’avvio di attività.

In generale, devi sapere che non sempre si è tenuti a identificarsi fiscalmente. In Italia, nello specifico, vige l’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale Iva o il dovere di avvalersi dell’identificazione diretta nei seguenti casi:

  • Si vendono servizi o beni a persone fisiche che non hanno partita Iva;
  • Si cedono beni o servizi a soggetti che non hanno la residenza italiana e sono privi di stabile organizzazione
  • Si realizzano scambi intracomunitari per il quale è necessaria la nomina di un rappresentate fiscale Iva

Ma chi può essere nominato rappresentante fiscale Iva sia in Italia che all’estero e qual è il modello da presentare?

Chi può essere nominato rappresentante fiscale

Il rappresentante fiscale estero di società italiana ha la responsabilità, concessa dal soggetto passivo, di adempiere agli obblighi fiscali italiani per conto del contribuente.

Per poter svolgere la propria attività, il rappresentante fiscale deve aprire una o più partite IVA utilizzando uno dei due modelli AA/7 o AA/10. Inoltre, è possibile aprire più partite IVA per rappresentare le aziende straniere non residenti.

Ovviamente, l’atto formale deve essere ufficializzato prima o contestualmente alla richiesta di apertura della partita Iva in Italia.

Avendo la possibilità di rappresentare più soggetti esteri, è importante che il rappresentante fiscale tenga separata ogni posizione Iva, inclusa la propria, mantenendo differenziata la contabilità.

Se per il rappresentante fiscale è possibile farsi carico di più operatori esteri, così non è per il soggetto estero che ha l’obbligo di non averne più di uno.

Ma vediamo di comprendere come nominare un rappresentate fiscale all’estero e il modello di nomina in Italia così da avere chiaro l’intera materia.

Modello nomina rappresentante fiscale in Italia

Non esiste un vero e proprio modello di nomina di un rappresentate fiscale in Italia, l’importante è che venga nominato secondo quanto espone l’art. 1 comma 4 DPR 441/1997.

L’interpello del 2 settembre n.442 dell’Agenzia delle Entrare, sottolinea che la nomina di un rappresentante fiscale in Italia da parte di una società estera può avvenire per:

  • Lettera in carta semplice presentata e sottoscritta direttamente all’Agenzia delle Entrate firmata da entrambi i soggetti davanti al funzionario dell’ufficio,
  • Atto pubblico,
  • Scrittura privata e registrata,
  • Atto autenticato da notaio di Stato estero che aderisce alla Convenzione Aja provvisto del timbro “Apostille”.

Dal momento in cui il rappresentate fiscale estero viene nominato avrà il compito e la responsabilità di occuparsi della contabilità della società che l’ha nominato e, in particolare, dovrà osservare gli adempimenti fiscali dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/1972.

In sostanza, è una persona fisica o giuridica che viene delegata ad agire per conto e in nome dell’azienda estera.

Come nominare un rappresentante fiscale all’estero

Se si vuol organizzare una manifestazione a premi internazionale è opportuno comprendere come realizzarla nella maniera corretta.

Ogni Paese infatti, ha una sua specifica regolamentazione, per questo è opportuno informarsi o affidarsi ad un’azienda esperta nel settore.

Ad esempio in Francia e in Spagna vige l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale Iva quando una società estera compie operazioni commerciali rilevanti ai fini fiscali, mentre in Germania, è presente la figura del mandatario fiscale che, nonostante il ruolo similare, non ha le stesse responsabilità di un rappresentante fiscale.

Rappresentante fiscale in Italia fatturazione elettronica

In merito a tale argomento, una fattispecie che tutt’ora a molti non è chiara, riguarda le regole di come il rappresentate fiscale in Italia emette la fatturazione elettronica ad un soggetto estero.

È importante sottolineare che nel territorio italiano, grazie all’introduzione della fatturazione elettronica le aziende possono contare su un sistema di fatturazione sicuro, efficiente e intuitivo.

Il rappresentante fiscale per quanto riguarda la fatturazione elettronica è responsabile di tutte le attività ad essa correlata, tra cui: la gestione dei dati e la produzione delle fatture e l’aggiornamento continuo dei sistemi di fatturazione del cliente.

Come emettere fattura a cliente estero con rappresentate fiscale in Italia?

Per emettere una fattura a un cliente estero con un rappresentante fiscale in Italia, è necessario seguire una procedura specifica.

Prima di tutto, è doveroso che l’azienda italiana e il cliente estero abbiano siglato un accordo di rappresentanza fiscale.

Una volta registrato, l’azienda italiana è autorizzata a emettere fatture ai propri clienti esteri, a condizione che esse siano emesse sulla base della convenzione fiscale tra l’Italia e il Paese in cui il cliente è residente. Il rappresentante fiscale italiano è obbligato a pagare le imposte dovute sulla fattura da parte del cliente estero.

Inoltre, la fattura deve contenere alcuni dati specifici, come l’indirizzo del cliente, l’importo della fattura, la descrizione della merce/servizio e le imposte dovute. È inoltre necessario indicare il numero di partita IVA del rappresentante fiscale italiano.

Se sei interessato a organizzare una manifestazione a premi in Italia o all’estero, Pragmatica Plus può aiutarti.

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